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Pubblicata una circolare a seguito di una Comunicazione della Commissione dell'Unione europea sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE.
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  • Circolare Ministero Interno (21 luglio 2009)
  • Comunicazione Commissione Europea (luglio 2009)


Vi si chiarisce che

a) le risorse economiche necessarie per il soggiorno di durata superiore a tre mesi per studio o per altri motivi diversi dal lavoro vanno valutate, se formalmente insufficienti (inferiori, cioe', alla soglia prevista dalle disposizioni sul ricongiungimento degli stranieri), in modo non rigido, ma considerando la situazione personale del cittadino dell'Unione. Rilevano sia le risorse a carattere periodico, sia quelle accumulate in forma di capitale. Le risorse possono anche essere messe a disposizione da terzi. Se occorre, se ne puo' verificare esistenza, entita' e legittimita';
b) il possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) in corso di validita' e' equivalente alla disponibilita' di assicurazione sanitaria in tutti i casi (es.: studenti o lavoratori distaccati) in cui il cittadino dell'Unione europea non intenda trasferire la residenza in Italia. In tali casi, sussiste comunque l'obbligo di registrazione anagrafica quando il soggiorno duri piu' di tre mesi. Tale iscrizione viene effettuata nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 8 L. 1228/1954 e all'art. 32, co. 1 DPR 223/1989. L'iscrizione puo' essere effettuata, se necessario, anche per periodi di durata superiore a un anno, salvo l'obbligo di revisione annuale. Si noti come prevalga, ai fini dell'iscrizione del cittadino dell'Unione europea nello schedario il termine di tre mesi previsto dal D. Lgs. 30/2007 rispetto a quello di quattro mesi previsto dall'art. 32 DPR 223/1989 (fonte: Sergio Briguglio)

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Un’altro punto critico del “pacchetto sicurezza” è il tema del rischio di non poter fare dichiarazione di nascita e riconoscere un figlio naturale da parte di genitori senza permesso di soggiorno. L’interpretazione della norma è più complessa e necessita di una circolare esplicativa (mentre nel caso del "divieto di segnalazione" è atto dovuto e di semplice chiarimento, in questo caso bisogna forzare l’interpretazione ma è doveroso farlo per evitare “la fuga dagli ospedali” da parte delle mamme straniere irregolari con grave rischio per la vita per loro e soprattutto per i neonati!!!)

Due lettere “appello” firmate anche dalla SIMM

·         Lettera copofila CRC alle autorità dello Stato

·         Lettera capofila ASGI alle autorità dello Stato

·         Lettera capofila ASGI alle Regioni

Una nota di chiarimento del Viminale ... che non convince.

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Si è svolto oggi un Convegno rivolto a coloro che sono coinvolti nell'analisi del profilo di salute della popolazione immigrata e nella programmazione dei servizi sanitari. È infatti sempre più necessario conoscere quali siano le condizioni di salute di questa popolazione in continua espansione e che oggi rappresentano circa il 7% della popolazione residente in Italia. E' stata presentata una metodologia di analisi per la lettura della domanda di salute degli immigrati e delle risposte che i Sistemi Sanitari Regionali offrono, allo scopo di avere informazioni omogenee e confrontabili tra le Regioni e tra queste ed i livelli istituzionali nazionali. Fino ad oggi, infatti le analisi sulla salute della popolazione immigrata, effettuate a vari livelli, hanno utilizzato differenti “definizioni di caso”- immigrato -, differenti metodologie d'indagine, fonti diverse per acquisire le informazioni, differenti indicatori, risultando quindi difficilmente confrontabili. Per superare tali criticità è stato elaborato e sperimentato in sei regioni e due province, in collaborazione con istituzioni nazionali, un set di indicatori, adoperando fonti informative correnti e quindi utilizzabili da tutte le Regioni. La condivisione di tale sperimentazione potrà essere base per una evoluzione di analisi e della creazione di strumenti sempre più adeguati.

  • programma del Convegno del 9 giugno 2009 (link)
  • per informazioni e per scaricare i materiali prodotti (link)
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