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Con il D.Lgs 160/2008, è stata normata la copertura sanitaria per gli stranieri over 65 anni presenti per motivi familiari. Questi infatti non hanno più il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 286/98 ma devono stipulare una polizza assicurativa privata o iscriversi volontariamente al SSN pagando una quota stabilita da apposita normativa.
Alcune circolari dei Ministeri dell'Interno e quello del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche contraddittorie, hanno cercato di definire la norma. La Regione Lazio ha ben sintetizzato e chiarito il diritto.

Proviamo a riassumere.

  • Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantaciquesimo anno di età, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell' art. 34 del D.Lgs. 286/98.  
  • In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno d'età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
  • Le nuove disposizioni contenute nell' art. 29, comma 3, b-bis), sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto d'ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
  • Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008. Pertanto l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio.
  • In merito all’iscrizione volontaria al SSN per i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di permesso di soggiorno rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008, considerato che il previsto decreto di revisione delle quote non è stato ancora emanato, come previsto, a ragione, dalla Regione Lazio, possono iscriversi volontariamente (iscrizione che vale un anno solare) con le tariffe attualmente in essere. (SG)

Testo del Decreto legislativo 160 del 2008
I circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
II circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Circolare Regione Lazio

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Lo chiarisce una Circolare del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2009. La cosa e' estremamente positiva, e, come afferma Sergio Briguglio, mette al riparo, limitatamente a questo profilo, la legge appena entrata in vigore dall'accusa di illegittimita' costituzionale. Ecco cosa dice la circolare limitatamente a questo punto: “... Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6 ...”.

  • Scarica la circolare del 7 agosto 2009
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