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E’ la prosecuzione  a livello nazionale dell’esperienza del GrIS Lazio nei campi Rom con una riflessione metodologica per un approccio efficace. E’ stato prodotto del materiale specifico che sarà distribuito durante il seminario. E’ a partecipazione gratuita ma è necessario iscriversi anticipatamente. Per informazioni dal lun al ven 9,30 -13,00 Tel. 06-44340247. Ente organizzatore Area sanitaria Caritas di Roma.

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La Regione Campania, con una circolare del 17 agosto a firma dell’Assessore alla Sanità Santangelo e del Presidente Bassolino, e la Regione Valle d'Aosta con una nota dell'Assessore Lanièce precisano come anche in ossequio ai principi espressi dell’art. 32 della Costituzione, il personale sanitario chiamato ad assicurare le prestazioni sanitarie al cittadino straniero non soggiace all’obbligo di denuncia derivante dagli art. 361 e 362 del codice penale.
Ed aggiungono: “... tale precisazione  vale per tutto il personale (medico, professionale, amministrativo, tecnico) coinvolto nella presa in carico della persona straniera richiedente prestazioni sanitarie, ivi compresi i mediatori interculturali”.

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Con il D.Lgs 160/2008, è stata normata la copertura sanitaria per gli stranieri over 65 anni presenti per motivi familiari. Questi infatti non hanno più il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 286/98 ma devono stipulare una polizza assicurativa privata o iscriversi volontariamente al SSN pagando una quota stabilita da apposita normativa.
Alcune circolari dei Ministeri dell'Interno e quello del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche contraddittorie, hanno cercato di definire la norma. La Regione Lazio ha ben sintetizzato e chiarito il diritto.

Proviamo a riassumere.

  • Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantaciquesimo anno di età, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell' art. 34 del D.Lgs. 286/98.  
  • In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno d'età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
  • Le nuove disposizioni contenute nell' art. 29, comma 3, b-bis), sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto d'ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
  • Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008. Pertanto l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio.
  • In merito all’iscrizione volontaria al SSN per i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di permesso di soggiorno rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008, considerato che il previsto decreto di revisione delle quote non è stato ancora emanato, come previsto, a ragione, dalla Regione Lazio, possono iscriversi volontariamente (iscrizione che vale un anno solare) con le tariffe attualmente in essere. (SG)

Testo del Decreto legislativo 160 del 2008
I circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
II circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Circolare Regione Lazio

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