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Il 2° Rapporto Supplementare, pubblicato dal Gruppo CRC (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), di cui fa parte anche la SIMM, a otto anni esatti di distanza dal 1°, testimonia l'impegno e la costanza di parte della società civile e del terzo settore nel tenere alta l'attenzione sui diritti dell'infanzia nel nostro Paese, a fronte di cambi di legislatura, riorganizzazioni ministeriali, e prassi non uniformi sul territorio nazionale. È un Rapporto scritto a più mani, in cui sono confluite e si sono fuse posizioni, competenze, conoscenze, esperienze differenti. Il Rapporto ha l'obiettivo di rendere una fotografia della situazione italiana dal punto di vista delle associazioni, complementare rispetto a quella fornita nel Rapporto governativo italiano (pubblicato a gennaio 2009 e disponibile anche sul sito del Gruppo CRC), e di offrire uno spunto di riflessione a tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nel promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il 2° Rapporto Supplementare è disponibile sul sito del Gruppo CRC http://www.gruppocrc.net dove sono presenti tutte le pubblicazioni realizzate in questi anni dal Gruppo CRC.

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La SIMM sottoscrive a pieno il comunicato dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione su quanto avvenuto a Rosarno: “quanto accaduto conferma il fallimento di una politica dell’immigrazione totalmente ideologica e che, non garantendo affatto in modo concreto la sicurezza personale degli italiani e degli stranieri e non contrastando il lavoro nero, sta invece accrescendo sempre di più il bacino della irregolarità e sta fomentando in tutto il Paese un clima xenofobo, di guerra tra le fasce più povere o a rischio di povertà e di esclusione della popolazione. La vera sicurezza sta anche nel far rispettare le leggi che esigono la tutela delle condizioni di lavoro contro ogni sfruttamento, impedire che i lavoratori dormano all’addiaccio, esigere che le Questure provvedano al rilascio e al rinnovo entro i termini indicati dalla legge (20 giorni) e non dopo mesi e mesi di snervante attesa, tutelare i richiedenti asilo e gli asilanti con efficaci politiche di integrazione ed accoglienza che non si limitino ai soli primi giorni di permanenza in Italia. La profonda riforma delle normative sull’immigrazione deve costituire per tutte le forze politiche responsabili una priorità nazionale assoluta, giacché non di una singola, seppure rilevante disposizione di settore si tratta, ma di una normativa che riguarda l’intero assetto di una società democratica”.
"A me non importa sapere chi è Dio. Mi importa sapere da che parte sta. Avere una parte, essere in grado di capire ancora che natura ha un paese, in che condizioni si trova, come avvicinarlo con uno sguardo che voglia vedere, vedere per capire, per comprendere e per raccontare. Prima che sia troppo tardi, prima che tutto torni ad essere considerato normale e fisiologico, prima che non ci si accorga più di niente... " di Don Peppino Diana (ucciso dalla Camorra a Casal di Principe il 19 marzo 1994).

  • Scarica Comunicato ASGI
  • Filmato di MSF Italia
  • Filmato: La città di cartone
  • testimonianze fotografiche 
  • Una Stagione all'Inferno - report di MSF sulle condizione del lavoro degli immigrati impiegati in agricoltura nel Sud Italia
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Il 23 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno ha trasmesso una Circolare che chiarisce, in linea con quanto già disposto in alcune Regioni, che gli stranieri per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione possono iscriversi al SSN nelle more della definizione della procedura.
Ciò è un atto dovuto, coerentemente con quanto disposto con le sanatorie negli anni precedenti ed a quanto scritto nella Circolare del Ministero della Salute VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007 (iscrizione obbligatoria nelle more rilascio primo permesso di soggiorno per attività lavorativa). La Circolare del Ministero dell’Interno è meno chiara quando afferma che, essendo lo straniero in questione privo di codice fiscale, questi viene assistito come straniero temporaneamente presente (STP), benchè non in posizione irregolare rispetto al soggiorno, e che il codice STP deve essere ritirato alla data del perfezionamento di iscrizione dello straniero stesso.
E’ evidente l’ispirazione ministeriale alla Circolare della Provincia autonoma di Trento (che risente della propria organizzazione di assistenza agli STP, non sovrapponibile a quella delle altre Regioni italiane), come chiara è la volontà di includere ad un livello più strutturato di assistenza i regolarizzandi attraverso l’iscrizione al SSR: la presentazione della domanda di emersione ai sensi della legge 102/2009, afferma la Circolare, rende i richiedenti “assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui articolo 34 del Testo unico” - iscrizione obbligatoria al SSR.

La nostra interpretazione, tenendo conto dei precedenti e da quanto disposto da altre Regioni è:
• i regolarizzandi devono essere iscritti al SSR seppur in forma temporanea (cioè fin quando si perfeziona la pratica con il rilascio un permesso di soggiorno);
• l’iscrizione avviene secondo la normale procedura utilizzando il codice fiscale dell’assistito se ne è in possesso (perchè ne era precedentemente in possesso o è stato rilasciato dall’Ufficio dell’Entrate a fronte della domanda di regolarizzazione – c’è difformità delle procedure locali), con la scelta del medico di medicina generale e, in caso di minori, del pediatra di libera scelta (al posto del permesso di soggiorno vale la domanda di regolarizzazione);
• l’iscrizione può avvenire, in assenza di codice fiscale dell’utente, o attraverso un codice fiscale fittizio rilasciato ad hoc dalle aziende sanitarie (come specifica la Circolare della Regione Piemonte) o attraverso il codice STP come indica la Circolare del Ministero dell’Interno.

La differenzazione tra STP rilasciato a immigrati irregolari e clandestini (che di norma non dà diritto all’iscrizione al SSR ma è un codice identificativo di prestazioni urgenti ed essenziali secondo piani organizzativi locali) e quello eventualmente rilasciato ai regolarizzandi, consiste proprio nell’iscrizione al SSR e ciò è indirettamente confermato da quanto specificato nella Circolare ministeriale e cioè che la presa in carico dell’assistito è retroattiva e che gli oneri “non potranno essere rendicontati al Ministero dell’Interno” (quindi sono a carico del SSR).

Riteniamo comunque che, nella fase di chiarimento locale delle procedure amministrative, non è possibile rifiutare le prestazioni sanitarie, almeno come STP.

L’auspicio, a fronte di tale approccio confuso, è quello che il “ritrovato” Ministero della Salute e/o le singole Regioni si esprimano prontamente in modo chiaro e definitivo.
(SG)

  • Circolare Ministero Interno del 23 dicembre 2009
  • Circolare della Regione Veneto del 12 ottobre 2009
  • Circolare P.A. Trentino del 16 ottobre 2009 
  • Circolare della Regione Piemonte del 18 novembre 2009
  • Circolare della Regione Emilia Romagna del 1 dicembre 2009
  • Circolare della Regione Lombardia del 28 gennaio 2010
  • Circolare della Regione Lazio del 12 febbraio 2010
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