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Lo chiarisce una Circolare del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2009. La cosa e' estremamente positiva, e, come afferma Sergio Briguglio, mette al riparo, limitatamente a questo profilo, la legge appena entrata in vigore dall'accusa di illegittimita' costituzionale. Ecco cosa dice la circolare limitatamente a questo punto: “... Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6 ...”.

  • Scarica la circolare del 7 agosto 2009
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Pubblicata una circolare a seguito di una Comunicazione della Commissione dell'Unione europea sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE.
Scarica:

  • Circolare Ministero Interno (21 luglio 2009)
  • Comunicazione Commissione Europea (luglio 2009)


Vi si chiarisce che

a) le risorse economiche necessarie per il soggiorno di durata superiore a tre mesi per studio o per altri motivi diversi dal lavoro vanno valutate, se formalmente insufficienti (inferiori, cioe', alla soglia prevista dalle disposizioni sul ricongiungimento degli stranieri), in modo non rigido, ma considerando la situazione personale del cittadino dell'Unione. Rilevano sia le risorse a carattere periodico, sia quelle accumulate in forma di capitale. Le risorse possono anche essere messe a disposizione da terzi. Se occorre, se ne puo' verificare esistenza, entita' e legittimita';
b) il possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) in corso di validita' e' equivalente alla disponibilita' di assicurazione sanitaria in tutti i casi (es.: studenti o lavoratori distaccati) in cui il cittadino dell'Unione europea non intenda trasferire la residenza in Italia. In tali casi, sussiste comunque l'obbligo di registrazione anagrafica quando il soggiorno duri piu' di tre mesi. Tale iscrizione viene effettuata nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 8 L. 1228/1954 e all'art. 32, co. 1 DPR 223/1989. L'iscrizione puo' essere effettuata, se necessario, anche per periodi di durata superiore a un anno, salvo l'obbligo di revisione annuale. Si noti come prevalga, ai fini dell'iscrizione del cittadino dell'Unione europea nello schedario il termine di tre mesi previsto dal D. Lgs. 30/2007 rispetto a quello di quattro mesi previsto dall'art. 32 DPR 223/1989 (fonte: Sergio Briguglio)

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