Categoria: News

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196) la Legge 133 del 6 agosto 2008, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 112/2008 (vedi news di luglio e giugno e specifico articolo di Metropoli).
Questa Legge, recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria ha un effetto diretto sul diritto alla salute dei cittadini comunitari: l'art. 37, co. 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive modificazioni, con il seguente: «2. Il presente testo  unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».

Questa modifica apparentemente potrebbe negare l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno. Vogliamo però sottolineare che la nota del Ministero della salute che estende alcune prestazioni sanitarie anche ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria (tessera Team o iscrizione al SSN), non cita tale comma ma direttamente il mandato costituzionale (articolo 32). Pertanto riteniamo "dovuti" gli eventuali interventi sanitari necessari a tutelare la salute della popolazione di riferimento (e dell'intera collettività). Eventualmente le Regioni che hanno richiamato il comma oggi abrogato (per altro ciò solleva dubbi di costituzionalità!), dovranno aggiornare il loro riferimento normativo. (SG)

Commenti (0) Visualizzazioni:: 2809

Categoria: News

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196) la Legge 133 del 6 agosto 2008, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 112/2008 (vedi news di luglio e giugno e specifico articolo di Metropoli).
Questa Legge, recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria ha un effetto diretto sul diritto alla salute dei cittadini comunitari: l'art. 37, co. 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive modificazioni, con il seguente: «2. Il presente testo  unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».

Questa modifica apparentemente potrebbe negare l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno. Vogliamo però sottolineare che la nota del Ministero della salute che estende alcune prestazioni sanitarie anche ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria (tessera Team o iscrizione al SSN), non cita tale comma ma direttamente il mandato costituzionale (articolo 32). Pertanto riteniamo "dovuti" gli eventuali interventi sanitari necessari a tutelare la salute della popolazione di riferimento (e dell'intera collettività). Eventualmente le Regioni che hanno richiamato il comma oggi abrogato (per altro ciò solleva dubbi di costituzionalità!), dovranno aggiornare il loro riferimento normativo. (SG)

Commenti (0) Visualizzazioni:: 2460

Categoria: News

Una delegazione formata dal Presidente Salvatore Geraci e dal socio Maurizio Marceca ha incontrato Amedeo Bianco, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Partendo da due documenti (uno non molto recente ma certamente attualissimo) della FNOMCEO, rispettivamente sul multiculturalismo in medicina e sanità e sulla tutela della salute globale, si è affrontato il tema del diritto alla salute per tutti ed in particolare per gli immigrati irregolari e clandestini. Il tema ha suscitato estremo interesse e sicura sensibilità. In questo momento i documenti FNOMCEO sono utili “strumenti di qualità” e la collaborazione con la Federazione pare strategica nel difendere un diritto all’assistenza sanitaria che necessariamente non deve escludere alcuno (vedi Consensus 2006).

Commenti (0) Visualizzazioni:: 2470

Ultime News

Hai trovato errori o refusi ti invitiamo a segnalarli al seguente link