Il superamento, ai fini dell’esenzione dal ticket, della distinzione tra disoccupati ed inoccupati, voluto dal D.lgs. n. 150/2015 e ribadito della Circolare del Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, lo ha applicato per la prima volta la Regione Piemonte, riferendosi ai richiedenti protezione internazionale, con una specifica circolare nel 2016 seppur con una soluzione "personalizzata". Persistendo una differente prassi applicativa in Italia, anche supportata da indicazioni ministeriali non chiare ed aggiornate, con una lettera a firma di ASGI, SIMM e dei più importanti gruppi e associazioni che si occupano di assistenza sanitaria agli immigrati, si è chiesto al Ministero di rendere uniforme l’assistenza facendo applicare quanto previsto dalla legge. La risposta ancora non è arrivata ma nel frattempo si sono avviati ricorsi come quello oggetto dell’importante sentenza da parte del Tribunale civile di Roma sezione lavoro. La vicenda si inserisce nel rifiuto di una ASL romana di riconoscere l’esenzione E02 alla ricorrente, la quale titolare dello status di rifugiato non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa e per questo, secondo il diniego della ASL, ricadeva nella categoria degli inoccupati ai quali, a differenza dei disoccupati, non spettava alcuna esenzione. Il Tribunale civile di Roma ha, al contrario, accolto il ragionamento della ricorrente basato sul superamento della distinzione tra disoccupati ed inoccupati. Infatti l’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che “... le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”. Il giudice ha quindi specificato che "Ciò che rileva, pertanto, è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione. D’altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione." Ci auguriamo che tale sentenza possa aprire una strada nella garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie di quanti, in una precarietà economica, si sono visti negare l’esenzione dal ticket.
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