E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA (Supplemento ordinario n. 15). Il nuovo Decreto sostituisce integralmente - a distanza di 16 anni - il DPCM 29 novembre 2001, con cui erano stati definiti per la prima volta le attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli articoli 62 e 63 (sui 64 totali) sono riferiti ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea richiamando esplicitamente le norme del Testo Unico sull’immigrazione e del suo Regolamento (art. 34 e 35 del Decreto Legislativo n. 286 del 27 luglio 1998 e dell'art. 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999) e, di fatto, l’Accordo del 20 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome». (Rep. Atti n. 255/CSR). Proprio da quest’ultimo è ripresa la novità più importante della parte che riguarda gli immigrati e cioè la previsione che “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani” (articolo 63, comma 4). Quando nel 2005 come SIMM presentammo alla comunità scientifica questa proposta, ad esclusione del Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Immigrato (GLNBI) e dei pediatri in genere che aderirono facendola propria e successivamente insieme coniammo lo slogan “ad ogni bambino il suo pediatra”, fummo considerati illusi e visionari. Oggi, esprimendo la nostra soddisfazione, dobbiamo però sottolineare come tutto ciò non basta: possono essere esclusi di fatto da questo diritto assistenziale i minori figli di cittadini comunitari presenti in Italia in condizione di fragilità (ENI) creando una chiara discriminazione tanto più grave in quanto si tratta di minori, e, per tutti, la non previsione di una specifica esenzione dal ticket potrebbe vanificare la norma stessa. Su questi temi la SIMM continuerà il proprio impegno.
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