Con la sentenza n. 172 depositata il 4 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale della norma della legge della Provincia Autonoma di Trento del 24 luglio 2012, n. 15 (art. 9 c. 1), che aveva introdotto un requisito di anzianità di residenza triennale nel territorio della Provincia autonoma di Trento ai fini dellaccesso ad un assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti, così come aveva limitato laccesso degli stranieri di Paesi terzi non membri dellUE a tale prestazione sociale, prevedendone la fruizione soltanto a quelli titolari del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti. Nel dichiarare lillegittimità costituzionale della norma, la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento, oramai consolidato, secondo cui la valutazione della legittimità di una disparità di trattamento tra cittadino e straniero deve essere effettuata secondo il canone della ragionevolezza, al fine cioè di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per lammissione al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e definiscono la ratio ovvero lo scopo e le finalità del beneficio (sentenza Corte Cost. n. 432/2005). In altre parole, non è possibile presumere che gli stranieri immigrati nel territorio regionale da meno di cinque anni, versino in uno stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni, per cui lunico criterio di riferimento rimane quello di cui allart. 41 del T.U. immigrazione, che prevede ai fini dellaccesso alle prestazioni di assistenza sociale il requisito del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Tali concetti erano stati già espressi dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce precedenti (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013, sentenza n. 133/2013). Riguardo allanzianità di residenza, la Corte Costituzionale ribadisce che tale requisito differenziale non appare pure rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario, non risultando una correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e di bisogno, riferibili alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto della provvidenza sociale in questione (ASGI).
Corte Costituzionale, sentenza n. 172 dd. 04.07.2013 (57.21 KB)