Le Norme

Categoria:

Con la sentenza n. 172 depositata il 4 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge della Provincia Autonoma di Trento del 24 luglio 2012, n. 15 (art. 9 c. 1), che aveva introdotto un requisito di anzianità di residenza triennale nel territorio della Provincia autonoma di Trento ai fini dell’accesso ad un “assegno di cura” a favore delle persone non autosufficienti, così come aveva limitato l’accesso degli stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE a tale prestazione sociale, prevedendone la fruizione soltanto a quelli titolari del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma, la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento, oramai consolidato, secondo cui la valutazione della legittimità di una disparità di trattamento tra cittadino e straniero deve essere effettuata secondo il canone della ragionevolezza, al fine cioè di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissione al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e definiscono la ratio ovvero lo scopo e le finalità del beneficio (sentenza Corte  Cost. n. 432/2005). In altre parole, non è possibile presumere che gli stranieri immigrati nel territorio regionale da meno di cinque anni, versino in uno stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni, per cui l’unico criterio di riferimento rimane quello di cui all’art. 41 del T.U. immigrazione, che prevede ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale il requisito del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Tali concetti erano stati già espressi dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce precedenti (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013, sentenza n. 133/2013). Riguardo all’anzianità di residenza, la Corte Costituzionale ribadisce che tale requisito differenziale non appare pure rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario, non risultando una correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e di bisogno, riferibili alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto della provvidenza sociale in questione (ASGI).

Corte Costituzionale, sentenza n. 172 dd. 04.07.2013 (57.21 KB)

Categorie:

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA (Supplemento ordinario n. 15). Il nuovo Decreto sostituisce integralmente - a distanza di 16 anni - il DPCM 29 novembre 2001, con cui erano stati definiti per la prima volta le attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli articoli 62 e 63 (sui 64 totali) sono riferiti ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea richiamando esplicitamente le norme del Testo Unico sull’immigrazione e del suo Regolamento (art. 34 e 35 del Decreto Legislativo n. 286 del 27 luglio 1998 e dell'art. 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999) e, di fatto, l’Accordo del 20 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome». (Rep. Atti n. 255/CSR). Proprio da quest’ultimo è ripresa la novità più importante della parte che riguarda gli immigrati e cioè la previsione che “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani” (articolo 63, comma 4). Quando nel 2005 come SIMM presentammo alla comunità scientifica questa proposta, ad esclusione del Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Immigrato (GLNBI) e dei pediatri in genere che aderirono facendola propria e successivamente insieme coniammo lo slogan “ad ogni bambino il suo pediatra”, fummo considerati illusi e visionari. Oggi, esprimendo la nostra soddisfazione, dobbiamo però sottolineare come tutto ciò non basta: possono essere esclusi di fatto da questo diritto assistenziale i minori figli di cittadini comunitari presenti in Italia in condizione di fragilità (ENI) creando una chiara discriminazione tanto più grave in quanto si tratta di minori, e, per tutti, la non previsione di una specifica esenzione dal ticket potrebbe vanificare la norma stessa. Su questi temi la SIMM continuerà il proprio impegno.

 

Commenti (0) Visualizzazioni:: 10733

Categoria:

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 definisce un Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” considerato che:

- sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;
- è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza;
- è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari.

Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche (vedi quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma) sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011) e che ha visto la SIMM una competente protagonista. L’approvazione di tale documento è stata richiesta formalmente al Ministro della salute nell’incontro con il Presidente della SIMM l’11 maggio 2012 e tale volontà è stata ribadita dal Ministro stesso nel video messaggio al Congresso nazionale SIMM del 12 ottobre 2012. Un’analisi dettagliata dei contenuti del documento sarà pubblicata nei prossimi giorni, elenchiamo di seguito le novità principali (ricordiamo che non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A.):

  • iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno;
  • iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi;
  • iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN;
  • iscrizione volontaria al SSR per gli over 65enni con tariffe attuali;
  • garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti;
  • rilascio preventivo del codice STP per facilitare l’accesso alle cure;
  • definizione del codice di esenzione X01 per gli STP;
  • iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani;
  • iscrizione volontaria per i comunitari residenti;
  • iscrizione volontaria per studenti comunitari con il solo domicilio;
  • equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI;
  • proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto.

Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per i GrIS per quell’azione di advocacy perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un'ottica di equità e giustizia sociale (SG).

Accordo “Stato –Regioni” sull’assistenza ai cittadini immigrati stranieri e comunitari (20.12.2012)

Ultime News

Hai trovato errori o refusi ti invitiamo a segnalarli al seguente link