Categoria: News

 

La SIMM organizza i seguenti corsi di formazione negli ultimi mesi del 2017:

Titolo
  Luogo
Data

"MINORI STRANIERI IN ITALIA" SALUTE, DIGNITÀ, PROTEZIONE ED INSERIMENTO SOCIALE

  Senigallia (AN)

12 e 13 ottobre

XXV EDIZIONE CORSO BASE DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI II ed.


  ROMA


25, 26 27 ottobre 2017


RICHIEDERE PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA: ACCOGLIENZA, SALUTE ED INTEGRAZIONE

  Udine

25 ottobre

CORSO DI FORMAZIONE IN CLINICA TRANSCULTURALE SULLA SALUTE DEI MIGRANTI FORZATI


  Trento                    


28 ottobre e 11 novembre


ARTICOLO TRENTADUE: INDIVIDUO, COLLETTIVITÀ, DIRITTI. LA SALUTE DELLA PERSONA IMMIGRATA (CORSO ANNULLATO)

  Reggio Emilia

3, 10, 17 novembre e 1 dicembre

LINEE GUIDA PER L’ IDENTIFICAZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE VITTIME DI VIOLENZA INTENZIONALE


  Roma                                               


30 novembre                                


LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E LA PROMOZIONE DELLE BUONE PRASSI


  Firenze                   


6 Dicembre 2017                         


 

Di seguito anche i corsi con il patrocinio SIMM o svolti in collaborazione con la SIMM:

Titolo

Luogo

Data

ESCMID Postgraduate Education Course: Migration Health

Palermo

1 – 4 ottobre 2017

Accertamento dell’età dei MSNA

Bari

5,6 ottobre e 26,27 ottobre

Il mediatore linguistico culturale nell'accoglienza. Richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (Per iscriversi scaricare il modulo di iscrizione)

Arezzo

Dicembre 2017 - Marzo 2018

 

Per qualsiasi informazione o contatto scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Categoria: News

E’ disponibile la linea guida (LG) per fornire raccomandazioni sui controlli sanitari di profughi e richiedenti asilo intercettati dal sistema di accoglienza italiano e fugare così tutte le incertezze in materia. Si tratta del primo importante contributo scientifico a livello europeo su un tema estremamente attuale. Il documento è stato elaborato nell’ambito del Programma nazionale Linee Guida salute migranti, sviluppato dall’INMP in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, a partire dall’esperienza maturata nell’ambito del Sistema Nazionale Linee Guida, e con la SIMM, in quanto unico network scienti­fico specificamente volto alla tutela della salute degli immigrati e impegnato a sostenere le buone pratiche nell’assistenza sia a livello nazionale sia locale, attraverso i propri gruppi immigrazione e salute (GrIS).

La linea guida è rivolta ai decisori su base nazionale e locale, agli enti gestori dei centri di accoglienza e agli operatori sociosanitari e fornirà un pratico ausilio a fronte dell’incertezza ed eterogeneità nei comportamenti adottati sul territorio nazionale.

All’elaborazione delle raccomandazioni ha lavorato un panel multidisciplinare e multiprofessionale di esperti, scelti in rappresentanza delle principali società scientifiche interessate e di istituzioni sanitarie nazionali e internazionali. È stata seguita una metodologia rigorosamente evidence-based, che ha previsto una ricognizione sistematica della letteratura biomedica sui temi d’interesse (in totale, 1.059 documenti reperiti e valutati criticamente – 143 di essi sono contenuti in una rassegna messa a disposizione di quanti fossero interessati).

Sono state prese in considerazione le principali malattie infettive e diffusive (tubercolosi, malaria, epatite B e C, HIV, parassitosi, infezioni sessualmente trasmissibili) e alcune patologie cronico-degenerative (diabete, anemie, ipertensione, carcinoma cervice uterina) la cui diagnosi precoce si associa a una riduzione degli esiti negativi per la salute e dei costi per il Servizio sanitario nazionale. Sono state anche considerate alcune condizioni – quali la gravidanza – meritevoli di particolare tutela e in grado di modificare il percorso di accoglienza. Alla luce delle evidenze emerse, per ciascuna delle patologie e condizioni individuate, gli esperti del panel hanno elaborato delle raccomandazioni di taglio clinico-organizzativo, incardinandole all'interno di un percorso modulato e progressivo, che va dalla valutazione iniziale in fase di soccorso, alla visita medica completa in prima accoglienza, fino alla “presa in carico” vera e propria nella seconda accoglienza.

Questa è la prima LG prevista dal programma delle tre istituzioni e si integra con le linee di indirizzo “per il riconoscimento precoce e la presa in carico di migranti vittime di violenza intenzionale e di torture” pubblicate dal Ministero della salute lo scorso aprile.

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Il superamento, ai fini dell’esenzione dal ticket, della distinzione tra disoccupati ed inoccupati, voluto dal D.lgs. n. 150/2015 e ribadito della Circolare del Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, lo ha applicato per la prima volta la Regione Piemonte, riferendosi ai richiedenti protezione internazionale, con una specifica circolare nel 2016 seppur con una soluzione "personalizzata". Persistendo una differente prassi applicativa in Italia, anche supportata da indicazioni ministeriali non chiare ed aggiornate, con una lettera a firma di ASGI, SIMM e dei più importanti gruppi e associazioni che si occupano di assistenza sanitaria agli immigrati, si è chiesto al Ministero di rendere uniforme l’assistenza facendo applicare quanto previsto dalla legge. La risposta ancora non è arrivata ma nel frattempo si sono avviati ricorsi come quello oggetto dell’importante sentenza da parte del Tribunale civile di Roma sezione lavoro. La vicenda si inserisce nel rifiuto di una ASL romana di riconoscere l’esenzione E02 alla ricorrente, la quale titolare dello status di rifugiato non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa e per questo, secondo il diniego della ASL, ricadeva nella categoria degli inoccupati ai quali, a differenza dei disoccupati, non spettava alcuna esenzione. Il Tribunale civile di Roma ha, al contrario, accolto il ragionamento della ricorrente basato sul superamento della distinzione tra disoccupati ed inoccupati.
Infatti l’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che “... le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”. Il giudice ha quindi specificato che "Ciò che rileva, pertanto, è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione. D’altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione." Ci auguriamo che tale sentenza possa aprire una strada nella garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie di quanti, in una precarietà economica, si sono visti negare l’esenzione dal ticket.