archivio-sito / Società / Atti costitutivi
Art. 1.
E’ costituita, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile e della legge 383/2000, una Associazione denominata SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI (acronimo S.I.M.M.) avente sede legale in via Marsala n. 103 a Roma. Possono essere istituite sedi secondarie in tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
La Associazione S.I.M.M. è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.
Art. 2.
L’Associazione S.I.M.M., anche richiamandosi a quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Costituzione della Repubblica, pone a fondamento del proprio operato i seguenti principi etici:
Art. 3.
L’Associazione S.I.M.M., per il perseguimento degli scopi e nel rispetto dei principi sopra menzionati:
A tal fine può svolgere attività di:
Art. 4.
Il patrimonio della Associazione S.I.M.M. è costituito da:
Art.5.
La Associazione S.I.M.M. persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
Art. 6.
La Associazione S.I.M.M. è composta da:
a) Soci Fondatori,
b) Soci Onorari,
c) Soci Ordinari,
d) Soci Sostenitori:
Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno dato vita alla società sottoscrivendone l'atto costitutivo.
Sono Soci Onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi della S.I.M.M., rendendosi particolarmente benemerite rispetto ai principi e agli scopi dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio di Presidenza.
Possono diventare Soci Ordinari della Associazione S.I.M.M. le persone fisiche e giuridiche che condividono e rispettano gli scopi dell’Associazione.
Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio di Presidenza domanda scritta con allegati curriculum vitae e presentazione di un socio. Tale domanda sarà esaminata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento del diniego stesso.
L’esclusione o l'espulsione è deliberata dal Consiglio di Presidenza in relazione a:
Contro il provvedimento di espulsione è consentito ricorso da presentarsi al Consiglio di Presidenza entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.
L’adesione all’Associazione S.I.M.M. comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. E’ fatto obbligo al socio di rispettare le norme statutarie e di versare la quota associativa deliberata dal Consiglio di Presidenza nei termini da questo dettati.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione S.I.M.M.. Sarà cura del Consiglio di Presidenza stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.
Art. 7.
Sono organismi della Associazione S.I.M.M.:
Art. 8.
L’Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio di Presidenza. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza o di almeno un quarto degli associati.
La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della riunione per posta elettronica o ordinaria. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.
Art. 9.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Spetta all’Assemblea:
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- approvare la relazione morale del Presidente,
- eleggere il Presidente, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
- deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,
- modificare lo statuto,
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2532 del C.C.. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano di appartenenza alla Associazione.
Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
Art. 10.
Il Consiglio di Presidenza (C.d.P.) è composto dal Presidente e da altri otto membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili, per non più di due mandati conmsecutivi. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
Il Consiglio di Presidenza elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere e il Coordinatore nazionale dei Gr.I.S., che restano in carica per la durata del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno cinque consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.
Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri; nomina il Comitato Scientifico i cui membri possono anche non essere soci della Associazione S.I.M.M.; individua e nomina fra i soci S.I.M.M., secondo specifiche necessità e competenze, i propri rappresentanti in organismi tecnici esterni; approva la costituzione dei Gruppi di lavoro (G.L.) interni di natura tecnico-scientifico e ne individua i referenti; può inoltre:
Tutti i membri del Consiglio di Presidenza, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può essere eventualmente riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.
Art. 11.
Il Presidente rimane in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.
Spetta al Presidente:
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 12.
Il Segretario-Tesoriere supporta l'operatività del Consiglio di Presidenza; mantiene i contatti con i Soci; presenta ad ogni riunione del Consiglio di Presidenza una relazione sull'attività svolta dalla Società e un elenco delle entrate e delle uscite; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza; gestisce i libri dei soci, i libri contabili e i libri dei verbali.
Art. 13.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio di Presidenza, accerta con cadenza semestrale la consistenza di cassa. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Presidenza. I membri del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Presidenza, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Art. 14.
I Gruppi Immigrazione Salute (Gr.I.S.) realizzano a livello territoriale gli scopi della S.I.M.M. così come definiti dallo Statuto; possono promuovere proposte di politiche locali, ricerche o progetti, raccogliere documentazione, effettuare consulenze specifiche, organizzare o favorire percorsi formativi e culturali quali convegni, corsi e seminari e dare patrocinio gratuito ad iniziative che riterranno adeguate secondo gli scopi statutari.
I Gruppi Immigrazione Salute possono essere istituiti previa comunicazione al Presidente della S.I.M.M. e successiva delibera di accettazione da parte del C.d.P. della S.I.M.M., che ne definisce l’ambito territoriale di intervento.
Alle attività dei Gruppi Immigrazione Salute possono partecipare anche non iscritti alla S.I.M.M., rappresentanti di strutture e associazioni locali (cittadine, regionali o interregionali) che abbiano fatto richiesta formale di adesione e la cui attività si svolga a favore degli immigrati.
I Gr.I.S. proporranno tra gli aderenti che sono soci S.I.M.M. un Rappresentante, la cui nomina deve essere ratificata dal C.d.P., con funzioni di portavoce, responsabile operativo della organizzazione locale e del raccordo con la struttura centrale.
Almeno una volta l’anno la documentazione prodotta e/o raccolta deve essere inviata al C.d.P. con una relazione dell’attività svolta.
Art. 15.
L’Organismo di Collegamento Nazionale (O.C.N.) è costituito dal Consiglio di Presidenza e dai rappresentanti dei Gr.I.S.. Il Collegamento nazionale si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 2 anni, per lo scambio di esperienze e per esprimere raccomandazioni tecniche.
Art. 16.
All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, che viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione aventi finalità analoghe con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Scarica lo Statuto Simm (2011)
- Scarica il Regolamento interno (2012)