Non sara' richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio.

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Lo chiarisce una Circolare del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2009. La cosa e' estremamente positiva, e, come afferma Sergio Briguglio, mette al riparo, limitatamente a questo profilo, la legge appena entrata in vigore dall'accusa di illegittimita' costituzionale. Ecco cosa dice la circolare limitatamente a questo punto: “... Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6 ...”.

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